Che succede se per motivi imprevisti: traffico, un incidente, una malattia, lutto o un errore di programmazione, non si arriva in tempo in aeroporto?
Secondo il Codice del Turismo (D.Lgs. 23.5.2011 n. 79), il consumatore può annullare un viaggio e avere un rimborso senza pagare alcuna penale se l’annullamento è dovuto a motivi di salute. Questo anche quando non ha stipulato nessuna assicurazione con l’agenzia.
Nello specifico, tra i fatti non imputabili alla volontà del consumatore, troviamo un’improvvisa malattia o un lutto. In questi casi tutte le somme devo essergli restituite.
C’è però una novità; secondo una sentenza del tribunale di Torino, anche quando i fatti imprevedibili che sopraggiungono al momento della prenotazione del viaggio non colpiscono noi, ma un nostro parente, La compagnia aerea è tenuta ugualmente a rimborsare il viaggio non utilizzato.
Si tratta di impedimenti derivati dalla malattia o dal ricovero di un parente; senza arrivare a casi estremi come un lutto o una grave malattia, pensiamo ad esempio ad un infortunio che potrebbe colpire un nostro congiunto, come un incidente domestico, un arto rotto, o qualsiasi evento che nella pratica ci impedisca di partire e lasciare sola questa persona. Altre volte è possibile avere il rimborso anche per la revoca delle ferie, per esempio quando a causa di un lutto o di una malattia è un nostro collega a doversi assentare e dunque per necessità aziendali siamo costretti a rinunciare a ferie e viaggio.
Per ottenere un rimborso volo per motivi di salute è bene fare tempestiva comunicazione alla Compagnia aerea circa la dovuta rinuncia al volo
Invece se si perde l'aereo per altri motivi il''art. 495 Cod. della Navigazione, prevede che se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e’ risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto pagato. Si può quindi affermare che ci siano i margini per il rimborso del biglietto aereo se non si fa in tempo ad imbarcarsi .
A livello giurisprudenziale nel nostro Paese non mancano precedenti in cui i giudici hanno dato ragione ai passeggeri che, a causa di file allucinanti o ingorghi imprevedibili in autostrada, hanno perso il volo. Pioniera al riguardo è stata una sentenza del giudice di Pace di Parma del 2014 con cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso ad un 74enne che aveva perso il volo per il Brasile proprio a causa di ingorghi in autostrada in direzione aeroporto.
In quest’ottica, peraltro, i giudici hanno riconosciuto il diritto al rimborso di tutti i passeggeri tenuti a partire insieme anche se il traffico è stato da impedimento ad uno solo di essi. Pensiamo, ad esempio, a marito e moglie che devono prendere l’aereo insieme, ma hanno necessità di raggiungere l’aeroporto da due punti diversi della città. In questo caso se uno dei due resta bloccato e, a causa del traffico, perde l’aereo, anche l’altro avrà diritto al rimborso se ha rinunciato a partire.
Resta fermo l’obbligo per il passeggero di dare tempestiva notizia dell’impedimento alla compagnia aerea, a pena di responsabilità per il danno che la stessa provi di aver sopportato a causa del ritardo nella notizia, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto.