lunedì 31 luglio 2017

Mala gestio- ripristino classe di merito in caso di sinistro con responsabilità concorsuale

In caso di sinistro con concorso di colpa paritario, la classe di merito assicurativa  non si tocca: lo ha stabilito la legge Bersani n. 40 del 2007 che ha messo il divieto alle assicurazioni di modificare la classe di merito in seguito a un sinistro senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità dell’assicurato che, come cita la legge, “è individuata nella responsabilità principale del sinistro”.
Accertata la corresponsabilità al 50% del sinistro, ovvero nel caso in cui a nessuno dei due conducenti coinvolti nell’incidente è attribuita la responsabilità principale del sinistro, la compagnia di assicurazione non può variare la classe di merito dell’assicurato, ma solo annotare nell’attestato di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.
Nell'ambito assicurativo il concorso di colpa è quella procedura che, nel caso di incidente tra veicoli, stabilisce le colpe dei conducenti nel danno creato. 
Secondo quanto recita l’articolo 2054 del Codice civile: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
In mancanza di una prova che ne accerta la prova liberatoria, ciascuna delle due parti coinvolte in un sinistro stradale sarà tenuta a rimborsare i veicoli danneggiati in percentuale del 50%. Saranno cioè le rispettive compagnie di assicurazione a risarcire la metà dei danni subiti, indipendentemente dall’entità del danno. In questo caso, infatti, ciò che conta non è l’ammontare dei danni subiti da uno o dall’altro veicolo ma la responsabilità paritaria del sinistro.
È bene sapere però che in caso di incidenti successivi in un periodo massimo di tempo di 5 anni dalla prima annotazione, se il grado di responsabilità del sinistro supera la quota complessiva del 51% la compagnia di assicurazione assegnerà il Malus al primo risarcimento pagato. Trascorsi i cinque anni tutte le quote di corresponsabilità paritaria annotate verranno cancellate.
In mancanza di qualsiasi comunicazione all'assicurato e l'avvenuto pagamento del sinistro nonostante il dissenso da parte dello stesso, con conseguente applicazione di una classe di merito peggiorativa, integra una ipotesi di "mala gestio" della lite. Pur se è vero che, in virtù del patto di gestione della lite, la compagnia assicuratrice è libera di gestire la liquidazione del danno secondo i criteri ritenuti più opportuni, è anche vero che, in ogni caso, i pregiudizi economici conseguenti, non possono e non devono ricadere nella sfera patrimoniale degli assicurati che hanno adempiuto al proprio obbligo di fornire tutti gli elementi utili alla migliore gestione della lite.  

sabato 29 luglio 2017

Ritardo aereo o volo cancellato risarcimento

  • Qualsiasi compagnia aerea (anche le low cost e charter) faccia un ritardo per più di due ore, da diritto per legge ad un indennizzo ,  in quanto il ritardo  puo causare una serie di disagi oltre alla noia e al fastidio.
  • Gli obblighi della compagnia aerea nei confronti del passeggero, quali l’assistenza in loco, sono previsti dalla legge quando il ritardo volo soddisfa questi requisiti:
  • VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM ritardo del volo almeno 2 ore 
  • per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per voli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km, il ritardo registrato dovrà essere di almeno 3 ore
  • per voli di linea internazionali la cui tratta è superiore ai 3.500 km, l'attesa dei passeggeri dovrà essere stata di almeno 4 ore (in caso di ritardo compreso tra le 3 e le 4 ore la compagnia è tenuta a a garantire solo il 50% dell'indennizzo per volo in ritardo)
 Specifiche disposizioni legislative prevedono che, nel caso in cui il volo abbia subito un ritardo maggiore a 2 ore, ogni passeggero ha il diritto ad ottenere un indennizzo monetario che, in base alla distanza della tratta e alle circostanze, è compreso tra i 250 e i 600 euro.
Secondo il regolamento UE 261/2004 il rimborso ritardo aereo ammonta a:
  1. 250,00€ per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  2. 400,00€ per tutte le distanze aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutti i viaggi di lunghezza compresa tra 1500 e 3500 km;
  3. 600,00€ per le tratte aeree che non rientrano nei casi sopracitati (a - b).
Nel corso della nostra esperienza professionale abbiamo affrontato vari casi di ritardi e mancata assistenza ai passeggeri e varie sono le sentenze che c hanno dato ragione, alleghiamo una sentenza in cui il Giudice ha riconosciuto un indennizzo al passeggero che non ha ricevuto assistenza in seguito ad un atterraggio d'emergenza. 
L'assistenza prevede:
  • pasti e bevande in funziona della durata dell'attesa;
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall'aeroporto all’albergo e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
  • rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore il passeggero puo decidere di non continuare il viaggio.
 

Un altro caso di indennizzo è stato affrontato per un malfunzionamento all'interno dell'aereo dell'aria condizionata per 43 minuti, in questo caso la compagnia ha riconosciuto al passeggero sempre la somma di euro 300.
Invece in casi di volo cancellato il Giudice di pace ha previsto un indennizzo di euro 750, alleghiamo sentenza

Per maggiori informazioni consultare la  carta dei diritti del passeggero.
Quindi vi invitiamo a non scoraggiarsi e nel caso  di ritardo prolungato, provvedete a chiedere un indennizzo cosi vi tornerà il sorriso e magari potrete acquistare un nuovo biglietto  aereo.

lunedì 17 luglio 2017

Traffico extra soglia compagnie telefoniche

Le compagnie telefoniche molto spesso prendono in giro gli utenti con promozioni e offerte molto diverse da quelle pubblicizzate. Nel corso del nostro lavoro abbiamo più volte affrontato cause di clienti che si sono visti addebitare delle bollette molto salate per traffico extra soglia. 
Cos è il traffico extrasoglia, è il traffico dati e chiamate che supera la soglia prevista dalla promozione che abbiamo acquistato. Nel momento in cui viene superata questa soglia la Compagnia telefonica dovrebbe avvisarci con un sms con il quale ci informa che i costi successivi non rientreranno nella promozione e quindi saranno a pagamento extra. 
C'è da dire che in molti casi le pubblicità non sono molto chiare e ad esempio leggiamo offerte del tipo 400 minuti di conversazione mensili 400 sms oltre traffico traffico dati , ma in realtà non sono 400 minuti mensili , ma bensì 100 minuti settimanali, l'offerta è ben diversa in quanto  una volta consumatii 100 minuti settimanali scatta il traffico extrasoglia, mentre l'utente pensa di averne a disposizioni altri 300, ma in realtà superati i 100 settimanali già inizia  a pagare il traffico extrasoglia, questo è solo un esempio ma ci sono tante promozioni ingannevoli. 
Secondo orientamento dell’Autorità (cfr. da ultime 10/10/CIR, 11/10/CIR, 14/10/CIR, 20/10/CIR), infatti, in caso di offerte che prevedono una determinata quantità di servizi per un periodo di tempo ad un prezzo predefinito, se l’operatore, in caso di superamento di tale quantità nell’arco temporale di riferimento, addebita all’utente, con fatturazione “a consumo”, servizi non compresi nell’offerta senza fornire un idoneo previo avviso sul superamento del limite e sulla conseguente fatturazione aggiuntiva, ai fini della risoluzione in via amministrativa della controversia si deve procedere allo storno delle somme in eccedenza. Il disposto dell’art. 3, comma 6, della delibera 126/07/CONS rileva infatti che “Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta”. Condizione che nel caso di specie non è stata soddisfatta; il gestore infatti non ha fornito idoneo preavviso sul superamento del limite e sulla conseguente fatturazione aggiuntiva.
In via generale e secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., sent. n. 947/2006), l’emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l’entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Vi è quindi, l’obbligo e l’onere, in capo all’operatore, di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura; la società telefonica infatti, è tenuta a dimostrare la corretta corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella fattura telefonica. In mancanza di tali prove, l’utente ha diritto allo storno o al rimborso di quanto indebitamente fatturato.
Qualora all’utente venga applicata una tariffa differente da quella posta in contratto, o non gli vengano comunicate eventuali variazione del piano tariffario, peraltro non richieste da quest’ultimo, ha diritto al rimborso di quanto indebitamente fatturato rispetto al nuovo piano tariffario contrattualmente pattuito ed eventualmente recedere dal contratto.
Secondo la Delibera n. 37/11/CIR dell’ Agcom “Qualora l’operatore non fornisca alcuna motivazione circa l’applicazione di un piano tariffario diverso da quello sottoscritto dall’utente, quest’ultimo ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente fatturato”. L’operatore, pertanto, è tenuto a rimborsare l’utente delle somme richieste in eccedenza rispetto al piano tariffario contrattualmente pattuito.
A riguardo diverse sentenze del Giudice di Pace di Carinola ci hanno dato ragione e hanno ribadito questo concetto.