lunedì 17 luglio 2017

Traffico extra soglia compagnie telefoniche

Le compagnie telefoniche molto spesso prendono in giro gli utenti con promozioni e offerte molto diverse da quelle pubblicizzate. Nel corso del nostro lavoro abbiamo più volte affrontato cause di clienti che si sono visti addebitare delle bollette molto salate per traffico extra soglia. 
Cos è il traffico extrasoglia, è il traffico dati e chiamate che supera la soglia prevista dalla promozione che abbiamo acquistato. Nel momento in cui viene superata questa soglia la Compagnia telefonica dovrebbe avvisarci con un sms con il quale ci informa che i costi successivi non rientreranno nella promozione e quindi saranno a pagamento extra. 
C'è da dire che in molti casi le pubblicità non sono molto chiare e ad esempio leggiamo offerte del tipo 400 minuti di conversazione mensili 400 sms oltre traffico traffico dati , ma in realtà non sono 400 minuti mensili , ma bensì 100 minuti settimanali, l'offerta è ben diversa in quanto  una volta consumatii 100 minuti settimanali scatta il traffico extrasoglia, mentre l'utente pensa di averne a disposizioni altri 300, ma in realtà superati i 100 settimanali già inizia  a pagare il traffico extrasoglia, questo è solo un esempio ma ci sono tante promozioni ingannevoli. 
Secondo orientamento dell’Autorità (cfr. da ultime 10/10/CIR, 11/10/CIR, 14/10/CIR, 20/10/CIR), infatti, in caso di offerte che prevedono una determinata quantità di servizi per un periodo di tempo ad un prezzo predefinito, se l’operatore, in caso di superamento di tale quantità nell’arco temporale di riferimento, addebita all’utente, con fatturazione “a consumo”, servizi non compresi nell’offerta senza fornire un idoneo previo avviso sul superamento del limite e sulla conseguente fatturazione aggiuntiva, ai fini della risoluzione in via amministrativa della controversia si deve procedere allo storno delle somme in eccedenza. Il disposto dell’art. 3, comma 6, della delibera 126/07/CONS rileva infatti che “Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta”. Condizione che nel caso di specie non è stata soddisfatta; il gestore infatti non ha fornito idoneo preavviso sul superamento del limite e sulla conseguente fatturazione aggiuntiva.
In via generale e secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., sent. n. 947/2006), l’emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l’entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Vi è quindi, l’obbligo e l’onere, in capo all’operatore, di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura; la società telefonica infatti, è tenuta a dimostrare la corretta corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella fattura telefonica. In mancanza di tali prove, l’utente ha diritto allo storno o al rimborso di quanto indebitamente fatturato.
Qualora all’utente venga applicata una tariffa differente da quella posta in contratto, o non gli vengano comunicate eventuali variazione del piano tariffario, peraltro non richieste da quest’ultimo, ha diritto al rimborso di quanto indebitamente fatturato rispetto al nuovo piano tariffario contrattualmente pattuito ed eventualmente recedere dal contratto.
Secondo la Delibera n. 37/11/CIR dell’ Agcom “Qualora l’operatore non fornisca alcuna motivazione circa l’applicazione di un piano tariffario diverso da quello sottoscritto dall’utente, quest’ultimo ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente fatturato”. L’operatore, pertanto, è tenuto a rimborsare l’utente delle somme richieste in eccedenza rispetto al piano tariffario contrattualmente pattuito.
A riguardo diverse sentenze del Giudice di Pace di Carinola ci hanno dato ragione e hanno ribadito questo concetto.  

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