In caso di sinistro con concorso di colpa paritario, la classe di merito assicurativa non si tocca: lo ha stabilito la legge Bersani n. 40 del 2007 che ha messo il divieto alle assicurazioni di modificare la classe di merito in seguito a un sinistro senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità dell’assicurato che, come cita la legge, “è individuata nella responsabilità principale del sinistro”.
Accertata la corresponsabilità al 50% del sinistro, ovvero nel caso in cui a nessuno dei due conducenti coinvolti nell’incidente è attribuita la responsabilità principale del sinistro, la compagnia di assicurazione non può variare la classe di merito dell’assicurato, ma solo annotare nell’attestato di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.
Secondo quanto recita l’articolo 2054 del Codice civile: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
In mancanza di una prova che ne accerta la prova liberatoria, ciascuna delle due parti coinvolte in un sinistro stradale sarà tenuta a rimborsare i veicoli danneggiati in percentuale del 50%. Saranno cioè le rispettive compagnie di assicurazione a risarcire la metà dei danni subiti, indipendentemente dall’entità del danno. In questo caso, infatti, ciò che conta non è l’ammontare dei danni subiti da uno o dall’altro veicolo ma la responsabilità paritaria del sinistro.
È bene sapere però che in caso di incidenti successivi in un periodo massimo di tempo di 5 anni dalla prima annotazione, se il grado di responsabilità del sinistro supera la quota complessiva del 51% la compagnia di assicurazione assegnerà il Malus al primo risarcimento pagato. Trascorsi i cinque anni tutte le quote di corresponsabilità paritaria annotate verranno cancellate.
In mancanza di qualsiasi comunicazione all'assicurato e l'avvenuto pagamento del sinistro nonostante il dissenso da parte dello stesso, con conseguente applicazione di una classe di merito peggiorativa, integra una ipotesi di "mala gestio" della lite. Pur se è vero che, in virtù del patto di gestione della lite, la compagnia assicuratrice è libera di gestire la liquidazione del danno secondo i criteri ritenuti più opportuni, è anche vero che, in ogni caso, i pregiudizi economici conseguenti, non possono e non devono ricadere nella sfera patrimoniale degli assicurati che hanno adempiuto al proprio obbligo di fornire tutti gli elementi utili alla migliore gestione della lite.
In mancanza di qualsiasi comunicazione all'assicurato e l'avvenuto pagamento del sinistro nonostante il dissenso da parte dello stesso, con conseguente applicazione di una classe di merito peggiorativa, integra una ipotesi di "mala gestio" della lite. Pur se è vero che, in virtù del patto di gestione della lite, la compagnia assicuratrice è libera di gestire la liquidazione del danno secondo i criteri ritenuti più opportuni, è anche vero che, in ogni caso, i pregiudizi economici conseguenti, non possono e non devono ricadere nella sfera patrimoniale degli assicurati che hanno adempiuto al proprio obbligo di fornire tutti gli elementi utili alla migliore gestione della lite.
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